Whistleblowing ovvero: denuncia delle irregolarità
Gestione delle segnalazioni effettuate dal whistleblower ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" (c.d. decreto whistleblowing).
Il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste sono efficaci dal 15 luglio 2023.
A seguito dell'entrata in vigore del richiamato d.lgs. n. 24 del 2023 l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha adottato, con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, apposite "linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne".
Il canale di segnalazione interno di cui è dotata la Società, conforme alle disposizioni normative contenute nell'art. 4 del d.lgs. n. 24 del 2023, garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
Il processo di gestione e ricezione delle segnalazioni avviene attraverso un applicativo informatico automatizzato che consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di illecito, nonché la possibilità per il Gestore delle Segnalazioni di comunicare in forma riservata con il segnalante, al fine di acquisire ulteriori informazioni utili all'istruttoria.
Il whistleblower completata la segnalazione sulla piattaforma dedicata (https:melamangio.wallbreakers.it raggiungibile anche direttamente) riceve il "codice segnalazione" (c.d. key code) utilizzabile per visionare lo stato di avanzamento della segnalazione e interagire con Gestore della Segnalazione.
Nell'ambito della Società risultano legittimati alla segnalazione mediante il portale Whistleblowing:
• lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi che svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso la Società;
• titolari di un rapporto di collaborazione professionale di cui all'articolo 409 c.p.c. (ad esempio, rapporto di agenzia) e all'art. 2 D. Lgs. 81/15 (collaborazioni organizzate dal committente);
• lavoratori o collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi e svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso la Società;
• liberi professionisti e i consulenti che svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso la Società;
• volontari e i tirocinanti (retribuiti e non retribuiti);
• azionisti (persone fisiche);
• persone con funzione di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza (di seguito esponenti).
Dette categorie possono effettuare la segnalazione:
A. quando il rapporto giuridico con la Società è in corso;
B. quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
C. durante il periodo di prova;
D. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.
Resta fermo che, laddove gli illeciti segnalati rilevino sotto il profilo penale o erariale, le segnalazioni fatte saranno trasmesse direttamente, così come sono state acquisite, dal Soggetto alle Autorità giudiziarie competenti.